Stop alla dicitura “oli vegetali”: come cambierà l’etichetta degli alimenti?

Il 22 novembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento n° 1169/2011 (che verrà adottato a partire dal 13 dicembre 2014) del Parlamento Europeo e del Consiglio che introduce alcuni cambiamenti in merito alla fornitura di informazioni sugli alimenti. Scopo del regolamento è garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti.

Ecco le principali novità previste dalla nuova normativa comunitaria:

  • diventa obbligatorio indicare alcune informazioni nutrizionali fondamentali e di impatto sulla salute quali: il valore energetico e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Tali indicazioni dovranno essere indicate sull’imballaggio in una tabella comprensibile, insieme e nel medesimo campo visivo;
  • tutte le informazioni dovranno essere espresse per 100 g o per 100 ml e potranno, inoltre, essere espresse anche in porzioni;
  • Diventa obbligatorio indicare le origini per tutti gli alimenti che contengono oli o grassi di origine vegetale, qualunque sia la quantità di olio o grasso presente nell’alimento.
  • diventa obbligatorio indicare la presenza di allergeni anche per gli alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure imballati su richiesta del cliente o preimballati sul luogo di vendita (ad es. per gli alimenti offerti nei ristoranti, nelle mense, nelle bancarelle o per i preincarti venduti nei negozi);
  • è espresso il divieto di riportare sugli imballi indicazioni forvianti che inducano i consumatori in errore riguardo al prodotto: aspetto, descrizione e presentazione grafica saranno resi più comprensibili
  • per rendere le etichette più facilmente leggibili è stata fissata la dimensione minima delle diciture obbligatorie che dovranno avere caratteri tipografici minimi stabiliti. Se la superficie della confezione è inferiore a 10 cm2, l’etichetta potrà riportare solo le informazioni principali (denominazione di vendita, allergeni, peso netto, termine minimo di conservazione) disposte nella posizione più favorevole;
  • in merito alla data di scadenza, questa dovrà comparire su ogni singola porzione preconfezionata di prodotto;
  • sulla confezione dovrà essere indicata la data (giorno, mese e anno) di congelamento o di primo congelamento di carne non lavorata, preparazioni a base di carne e dei prodotti non trasformati a base di pesce congelato;
  • viene stabilito l’obbligo di indicare la provenienza in etichetta di tutte le carni fresche, refrigerate o congelate di animali delle specie suina, ovina, caprina e di volatili. Dovrà essere indicata, se diversa, anche l’origine dell’ingrediente primario e di altri alimenti per cui saranno successivamente pubblicate relazioni esplicative;
  • è stato previsto che laddove un componente o un ingrediente che si presume sia presente nell’alimento sia stato sostituito con un diverso componente / ingrediente, deve essere riportata in etichetta una chiara indicazione del sostituto (ad es per i “simil-formaggi” prodotti con materie vegetali);
  • per i prodotti e le preparazioni a base di carne sotto forma di tagli, fette, porzioni, la denominazione dell’alimento deve comprendere l’indicazione della presenza di acqua aggiunta se quest’ultima rappresenta più del 5% del peso del prodotto finito;
  • i prodotti a base di carne ed i prodotti della pesca che, pur sembrando costituiti da un unico pezzo, sono frutto dell’unione di più parti di carni o di pesce dovranno essere identificati con le diciture: “carne ricomposta” e “pesce ricomposto”.

Eccezioni: le nuove direttive non saranno obbligatorie per bevande alcoliche, confezioni regalo, prodotti stagionali, alimenti non imballati per il consumo immediato e prodotti artigianali delle microimprese.

Una volta che la legislazione sarà adottata da Parlamento Europeo e Consiglio, l’industria alimentare avrà 3 anni per adattarsi alle nuove regole e 2 ulteriori anni, quindi 5 in totale, per rispettare i nuovi obblighi in materia di informazioni nutrizionali.

Per quanto riguarda invece l’obbligo di indicare l’origine in etichetta per altre categorie di prodotto come le carni trasformate in salumi o altro, ci saranno ancora 2 anni per omologarsi, mentre per il latte e derivati 3 anni.

In ragione della complessità di questo atto normativo, l’esecutivo comunitario ha ritenuto di provvedere alla redazione di un apposito documento di circa 25 pagine nella agevole forma editoriale “Domande e Risposte”. Un documento pronto all’uso e rivolto tanto agli operatori quanto ai controllori, e più in generale a tutti coloro che si occupano dell’informazione ai consumatori.

In realtà il documento riprende aspetti di filosofia “alimentarista” noti da tempo (leggibilità e chiarezza delle etichette intanto, non ingannevolezza, etc).

Ecco alcune “Domande e Risposte”:

Possibilità di anticipare uso del regolamento

Come visto, il Regolamento 1169 entrerà in vigore il 13 dicembre 2014. Una delle domande riguarda il fatto se sia possibile anticipare l’entrata in vigore delle disposizioni.  Etichettando di conseguenza i prodotti alimentari a norma delle nuove disposizioni. A tal proposito, il chiarimento della Commissione è importante: gli operatori alimentari possono etichettare i prodotti a norma del reg. 1169, ma a patto che non ci siano conflitti evidenti con la normativa tuttora in vigore, e cioè la direttiva 2000/13, che continua a essere applicata fino al 13 dicembre 2014.

Un esempio: in base alla direttiva 2000/13, la data di scadenza va posta nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, quantità netta e volume alcolico. Sotto il Regolamento 1169 tale disposizione non è più valida (non serve unitarietà di campo visivo). Se quindi oggi gli operatori adottano la regola dell’1169, cadono in infrazione.

Sostituzione di immagini e simboli al posto delle istruzioni d’uso

Al punto 2.2.1, la domanda è se i produttori possano usare il simbolo del pane vicino ad un forno per indicare la cottura (istruzioni d’uso), senza le parole “pane” e “forno”.  La Commissione chiarisce che tale opzione non è contemplata, e i simboli o immagini devono risultare in aggiunta, non in sostituzione del testo. Ma- viene precisato- la Commissione può adottare in futuro atti delegati o di implementazione per consentire ad uno o più particolari di essere espressi in immagini o simboli al posto di parole o numeri.

Allergeni

Al punto 2.4, la domanda è se sostanze allergizzanti debbano essere messe in rilievo (es, latte in polvere). La Commissione chiarisce che la parte del nome adeguata va sottolineata (come da esempio) nel caso di più parole per definire un unico ingrediente, facendo svettare l’elemento allergizzante.

Al punto 2.4.3, si chiarisce come nel caso di alimenti confezionati con superficie di etichettatura massima di 10 cm quadrati, la lista degli ingredienti può essere omessa, ma non  la lista delle sostanze allergizzanti, da indicare sempre (che segue “Contiene:….”). Nel caso il nome di vendita del prodotto indichi di per sé la sostanza allergizzante, non è necessario indicare altrimenti gli allergeni. Inoltre si chiarisce che anche nel caso di alimenti non confezionati, vale sempre la regola di dare informazione sugli allergeni ai consumatori in modo attivo, senza aspettare loro richieste. Il principio di fornire indicazioni sugli allergeni “su richiesta” è così considerato inapplicabile dalla Commissione.

Nano materiali

Altro punto: i nano materiali vanno inclusi tra gli ingredienti con il nome dell’ingrediente preceduto da “nano”, al fine di dare una corretta informazione ai consumatori. Ma in caso di additivi, carry-over o sostanze con funzione tecnologica, non vanno indicati.

Nutrienti

Al punto 3.2 viene poi chiarito l’ordine preciso dei nutrienti in caso di dichiarazione nutrizionale obbligatoria: l’ordine da rispettare è energia, grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

Informazioni per il il consumatore

Al punto 3.4, un aspetto caldo del dibattito: se e come debbano essere consentiti schemi (anche su base nazionale) di informazione addizionale ai consumatori. La Commissione spiega la validità di tali schemi, purché non siano discriminatori, non impediscano la libera circolazione delle merci, siano stati adottati a seguito di un’ampia consultazione degli stakeholders, siano basati sulla scienza (anche circa comprensione dei consumatori) e abbiano a riferimento i valori nutrizionali di cui all’Allegato XIII del regolamento. E’ questo  un punto di assoluto interesse, in quanto la libera circolazione delle merci difficilmente potrà non essere impedita da misure nazionali anche “forti”, come ad esempio il sistema di semafori appena adottato nel Regno Unito.

Fonte: http://www.sicurezzaalimentare.it – http://www.tecnologiaeambiente.com – http://www.ilfattoalimentare.it
Immagini: trashfood.com –  greenme.it – eufic.com – ilfattoalimentare.it

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